VERONA, 29 MAR - Messa a riposo perché secondo la legge le ballerine a 47 anni devono lasciare il palcoscenico, mentre i colleghi maschi arrivano a 52, ha fatto ricorso ritenendo la norma "discriminatoria" e il giudice di Verona le ha dato ragione disponendo il suo reintegro alla Fondazione Arena. Devono esserle versate anche cinque mensilità quale risarcimento. Secondo il giudice Antonio Gesumunno, il provvedimento di collocazione a riposo, sulla base dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, era ingiusto perché non ha tenuto conto - come riporta l'Arena - di alcune indicazioni di diritto europeo che di fatto non consentono un diverso trattamento pensionistico tra uomini e donne. Costatato che "il trattamento differenziato è la conseguenza dell'applicazione di una norma di legge" vigente in Italia, il giudice veronese richiama alcune sentenze della corte di giustizia europea con le quali si stabilisce che "il giudice nazionale ha il potere dovere di garantire la piena efficacia del diritto sovranazionale", di fatto mediante la disapplicazione della normativa nazionale. Il magistrato indica poi che la Fondazione ha dimostrato la mancanza di colpa perché ha solo attuato "una disposizione inderogabile di legge"; questa sì però "discriminatoria" sulla base del sesso.
BALLERINA A RIPOSO PER ETA', PER GIUDICE LEGGE DISCRIMINA
VERONA, 29 MAR - Messa a riposo perché secondo la legge le ballerine a 47 anni devono lasciare il palcoscenico, mentre i colleghi maschi arrivano a 52, ha fatto ricorso ritenendo la norma "discriminatoria" e il giudice di Verona le ha dato ragione disponendo il suo reintegro alla Fondazione Arena. Devono esserle versate anche cinque mensilità quale risarcimento. Secondo il giudice Antonio Gesumunno, il provvedimento di collocazione a riposo, sulla base dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, era ingiusto perché non ha tenuto conto - come riporta l'Arena - di alcune indicazioni di diritto europeo che di fatto non consentono un diverso trattamento pensionistico tra uomini e donne. Costatato che "il trattamento differenziato è la conseguenza dell'applicazione di una norma di legge" vigente in Italia, il giudice veronese richiama alcune sentenze della corte di giustizia europea con le quali si stabilisce che "il giudice nazionale ha il potere dovere di garantire la piena efficacia del diritto sovranazionale", di fatto mediante la disapplicazione della normativa nazionale. Il magistrato indica poi che la Fondazione ha dimostrato la mancanza di colpa perché ha solo attuato "una disposizione inderogabile di legge"; questa sì però "discriminatoria" sulla base del sesso.